Cronaca, Palermo, Province

Tribunale di Palermo annulla il provvedimento di chiusura del locale e la rimozione del gazebo e condanna l’amministrazione alle spese processuali

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La società titolare del noto ristorante T. L. aveva ottenuto dal Comune di Palermo un’autorizzazione alla installazione di un gazebo nello spazio antistante il locale.

Tuttavia il Comune di Palermo aveva negato il rinnovo di tale autorizzazione, asserendo che il nuovo regolamento sui dehors non consentisse l’installazione di strutture precarie su suolo pubblico.

Inoltre, l’Amministrazione comunale irrogava la sanzione della rimozione immediata del gazebo e della chiusura del locale per cinque giorni.

La Società titolare del locale impugnava tale provvedimento dinanzi al Giudice di pace di Palermo con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza.

Già in primo grado il Giudice di pace, accogliendo il ricorso proposto dalla Società, dapprima concedeva la misura cautelare della sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, e nel merito annullava il provvedimento impugnato.

In particolare, il Giudice sanciva l’illegittimità delle sanzioni irrogate dal Comune, e confermava la tesi sostenuta dagli avv.ti Rubino e Valenza, secondo cui le sanzioni del ripristino dello stato dei luoghi e della chiusura del locale non sono irrogabili nelle aree private soggette a pubblico passaggio, quale è quella su cui era stato installato il gazebo in questione.

Le installazioni su tali particolari aree, infatti, non sono suscettibili di creare un pericolo o intralcio per la circolazione stradale.

L’Amministrazione comunale, tuttavia, con ricorso in appello proposto innanzi al Tribunale di Palermo impugnava la predetta sentenza, asserendo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, nonché la sussistenza all’interno del regolamento sui dehors di prescrizioni normative che consentirebbero l’irrogazione delle sanzioni in questione anche sulle aree private soggette a pubblico passaggio.

La Società si costituiva in giudizio anche in secondo grado con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, ribadendo la giurisdizione del Giudice ordinario e la non irrogabilità delle sanzioni in questione su aree private soggette a pubblico passaggio.

Il Tribunale di Palermo ha respinto l’appello del Comune ed ha confermato la tesi proposta dai difensori della Società, chiarendo definitivamente che le sanzioni del ripristino dello stato dei luoghi e della chiusura forzata del locale non sono irrogabili su aree private soggette a pubblico passaggio, in quanto le installazioni realizzate nelle predette aree non sono suscettibili di creare un pericolo o intralcio alla circolazione stradale e pedonale.

Il Comune di Palermo è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali in favore della Società.

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